Subappalti illeciti: reclusione da 1 a 5 anni

l nuovo decreto sicurezza (legge n° 132/2018) inasprisce le sanzioni e le pene legate ai contratti di subappalto illeciti, portandole fino a 5 anni di reclusione. Questa legge ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda l’edilizia, tra cui l’obbligo di notifica preliminare al prefetto per i lavori pubblici.

Chiunque, al momento di costruire una casa o anche solo un piccolo immobile, ad esempio, hanno dovuto incaricare una ditta che realizzasse i lavori. Per farlo è necessario stipulare un contratto chiamato appalto.

Vediamo quali sono le novità in merito alle sanzioni previste per subappalti illeciti, dopo l’entrata in vigore, il 3 dicembre 2018, della legge n° 132/2018 (decreto sicurezza).

Appalto e subappalto: cosa sono e qual è il loro rapporto

Cos’è l’appalto

L’appalto è un contratto con il quale una parte, il committente, incarica un’altra, l’appaltatore di realizzare un’opera o un servizio, dietro il pagamento di un prezzo pattuito insieme.

L’opera (una casa, un muro, un palazzo, una piscina, ecc.) che dovrà eseguire l’appaltatore sarà realizzata a suo rischio e con mezzi propri. In altre parole, l’appaltatore si prende carico per intero del lavoro, provvedendo ad organizzare con mezzi personali e materiali la realizzazione. Anche il rischio di non riuscire nell’esecuzione dei lavori prestabiliti è parte dell’onere dell’appaltatore.

Il committente si limita ad ordinare il risultato che l’appaltatore dovrà raggiungere con il suo lavoro, potendo al più contribuire a fornire il materiale utile alla realizzazione (legno, cemento, ferro, marmo, ecc.).

Secondo la legge, il materiale necessario a compiere l’opera è fornito dall’appaltatore, salvo patto contrario. Qualora fosse il committente a predisporre il materiale, l’appaltatore risponde dei difetti dell’opera se accetta il materiale senza riserva, sebbene esso presenti vizi o difformità riconoscibili.

In altre parole, l’appaltatore che riceve il materiale direttamente dal committente è obbligato a denunciare gli eventuali vizi che, in quanto tecnico, è tenuto a rilevare. Se non lo fa, i futuri difetti dell’opera saranno imputabili all’appaltatore, sebbene la materia non sia stata da lui scelta.

Se la materia è dell’appaltatore, invece, nessun dubbio che i futuri difetti siano imputabili sempre a lui.

Cos’è il subappalto

Oltre all’appalto, il codice civile prevede un’ulteriore forma di contratto, chiamata subappalto.

Il subappalto è un contratto tramite il quale l’appaltatore, incaricato di realizzare un’opera o un servizio dal committente, affida a sua volta ad un altro soggetto il compimento degli stessi lavori. In altre parole, si tratta di una delega l’esecuzione dei lavori che sono stati inizialmente ordinati dal committente.

Il contratto di subappalto prevede quindi la presenza di 3 figure: il committente che ordina i lavori da eseguire, l’appaltatore incaricato dal committente dell’esecuzione dei lavori e il subappaltatore, incaricato a sua volta dall’appaltatore di eseguire questi stessi lavori o una parte degli stessi.

L’oggetto del subappalto è lo stesso del contratto di appalto: l’esecuzione dell’opera o del servizio del committente.

Appalto e subappalto: quali sono i rapporti?

Di regola, il codice civile vieta il subappalto, a meno che il committente non abbia prestato il proprio consenso. L’appaltatore non può quindi delegare i lavori a un altro imprenditore se non è autorizzato dal committente.

Nel caso in cui il committente non si sia pronunciato in merito, si intende rifiutato il subappalto, che diventa quindi nullo.

In caso di autorizzazione da parte del committente, questa può essere generica e non riferita ad uno specifico soggetto. In questo modo l’appaltatore potrà decidere in autonomia a chi delegare i lavori o parte di essi.

In ogni caso comunque, appalto e subappalto restano due contratti distinti. Ciò significa che il committente non potrà agire nei confronti del subappaltatore, ma solamente nei confronti dell’appaltatore.

Decreto sicurezza: le novità in merito ai subappalti illeciti

Il nuovo decreto sicurezza (legge n° 132/2018) inasprisce le sanzioni e le pene legate ai contratti di subappalto illeciti, portandole fino a 5 anni di reclusione.

Questa legge ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda l’edilizia, tra cui l’obbligo di notifica preliminare al prefetto per i lavori pubblici.

In particolare, per quanto riguarda le sanzioni per subappalti illeciti, l’art. 25 del dl 113/2018 convertito poi nell’attuale legge 132/2018, prevede la seguente modifica all’art. 21, comma 1, della legge 646/1982:

Nel primo periodo, le parole “l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda” sono sostituite dalle seguenti: “la reclusione da uno a cinque anni e con la multa”.

Nel secondo periodo invece, le parole “dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda” sono sostituite dalle seguenti: “della reclusione da uno a cinque anni e della multa “.

Rimane invariata la sanzione pecuniaria.

La versione originale dell’art. 21, comma 1, della legge 646/1982, così recitava:

“Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.”

Pietro Mantovani

Appassionato di web marketing e computer music, ho effettuato i miei studi presso l’Università di Reggio Emilia, Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’Impresa. Per PreventivoFacile mi occupo di Project Management per lo sviluppo di nuovi progetti digitali. Sono inoltre moderatore delle sezioni e-commerce e Adwords del GT Forum. Scrivo articoli dedicati a prodotti e marchi interessanti.

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