Permesso di costruzione: quattro casi particolari

L'inizio di marzo ha portato nuove sentenze in materia di permessi di costruzione di quattro casi particolari. Nello specifico, i diversi TAR hanno chiarito la legislazione che regolamenta i titoli edilizi necessari per le pergotende, i container, le verande sui balconi e le stalle smontabili in legno.

L'inizio di marzo ha portato nuove sentenze in materia di permessi di costruzione di quattro casi particolari.

Nello specifico, i diversi TAR hanno chiarito la legislazione che regolamenta i titoli edilizi necessari per le pergotende, i container, le verande sui balconi e le stalle smontabili in legno.

Il permesso di costruzione per quattro casi particolari

Pergotenda: il permesso di costruzione non è necessario

Una pergotenda non necessita di un permesso di costruire. Con "pergotenda" si intende una struttura costituita da sbarre metalliche trasversali finalizzate all'inserimento di un telo para-sole, posizionata vicino ad un fabbricato e stabilmente ancorata ad esso, che rimanga aperta su tutti i lati e sia priva di copertura.

Il titolo edilizio non è necessario in quanto tale struttura non crea volume o occupa superficie e, di conseguenza, non implica una trasformazione urbanistica del territorio. Essendo una tenda avvolgibile, essa costituisce un semplice elemento di arredo esterno dell’edificio in muratura al quale è infissa. Per questo, non può in alcun modo modificare la conformazione originaria dell'edificio, né come nuova costruzione annessa, né come ristrutturazione e trasformazione di esso, non condividendo la natura e le consistenza degli elementi costitutivi del fabbricato cui pertiene (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619).

Nel caso recentemente affrontato dal TAR del Lazio (TAR Lazio, Latina, sent. 25 febbraio 2019, n. 128), si afferma che l’opera principale non è la struttura di sostegno in sé ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Essa è priva delle caratteristiche di consistenza e rilevanza che connotano una componente edilizia di copertura o chiusura, in quanto finalizzata esclusivamente ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa.

Container: serve il permesso di costruire

Secondo quanto stabilito dalla sentenza del TAR del Lazio ( TAR Lazio, Latina, sent. 25 febbraio 2019 n. 119) per la costruzione di un container serve il permesso edilizio. Le caratteristiche che lo rendono necessario sono le dimensioni approssimative di mt 5,20x8,00 per 3 metri di altezza e un basamento realizzato con mattoni di mt. 10x10 circa. “È legittimo il provvedimento recante l’ordine di demolizione di opere edilizie idonee a trasformare in modo permanente il territorio, a causa dell’uso stabile delle stesse, poiché in materia edilizia rileva l’oggettiva idoneità delle strutture installate ad incidere sullo stato dei luoghi, per cui la precarietà va esclusa ogni volta che l’opera sia destinata a fornire un’utilità prolungata nel tempo”, queste le ragioni secondo la sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 21/10/2009, n. 1922.

Veranda sul balcone: quale titolo edilizio?

Il TAR del Lazio (TAR Lazio, Latina, sent. n. 25 febbraio 2019 n. 117), a seguito delle indicazione della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI 09/10/2018 n. 5801, ha stabilito che "Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico".

Stalla smontabile in legno: nessuna autorizzazione necessaria

Nella sentenza dello scorso febbraio del TAR della Calabria (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 26 febbraio 2019 n. 400), è stato stabilito che per un stalla in legno provvisoria non è necessario il permesso di costruzione. Le caratteristiche per rientrare in questa concessione sono: che sia a servizio di un limitrofo impianto zootecnico; la possibilità di smontare completamente la struttura, che deve essere di dimensioni contenute; un tetto in lamiera; che sia finalizzata a ricovero stagionale di equini (cfr. TAR Catanzaro, sez. II, 4.02.2019, n. 193; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2.07.2018, n. 646). Una struttura che risponde a tali criteri non è in grado di alterare in modo permanente l’assetto urbanistico-edilizio esistente.

Per lo stesso motivo, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Secondo l’art. 149 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 42/2004, “gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio” eccettuano dall’obbligo di preventivo rilascio dell’autorizzazione prescritta dall’articolo 146 del medesimo decreto (cfr. TAR Calabria, sez. II, 7.02.2019, n. 270).

Pietro Mantovani

Appassionato di web marketing e computer music, ho effettuato i miei studi presso l’Università di Reggio Emilia, Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’Impresa. Per PreventivoFacile mi occupo di Project Management per lo sviluppo di nuovi progetti digitali. Sono inoltre moderatore delle sezioni e-commerce e Adwords del GT Forum. Scrivo articoli dedicati a prodotti e marchi interessanti.

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