DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) per i Cantieri: Cos'è, Chi lo redige e Cosa deve contenere

La normativa in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la salvaguardia della salute e dell’integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni è legata al concetto di valutazione dei rischi. Anche nei cantieri, come in ogni altra azienda, si deve effettuare una valutazione dei rischi e degli eventuali pericoli presenti e basarsi sui dati raccolti per redigere l’apposito documento di valutazione dei rischi, meglio conosciuto come DVR.

La normativa in vigore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la salvaguardia della salute e dell’integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni è legata al concetto di valutazione dei rischi. Anche nei cantieri, come in ogni altra azienda, si deve effettuare una valutazione dei rischi e degli eventuali pericoli presenti e basarsi sui dati raccolti per redigere l’apposito documento di valutazione dei rischi, meglio conosciuto come DVR.

Oggi scopriremo quali sono le caratteristiche principali del DVR per i cantieri e tutti gli obblighi legati ad esso.

DVR: Cos’è?

Il Documento di Valutazione dei Rischi è un fascicolo fondamentale che ogni azienda con almeno un dipendente, e di conseguenza anche ogni cantiere, ha l’obbligo di approntare, custodire ed esibire agli organi di controllo in caso di sopralluogo di verifica.

Tale documento è finalizzato all’individuazione dei rischi presenti in cantiere, alla valutazione della gravità che essi hanno, e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminarli dove possibile, o in alternativa tentare di ridurli al minimo.

DVR: Chi lo Redige?

Secondo il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs 81/2008, l’obbligo di elaborare e redigere il DVR ricade sul datore di lavoro.
Per poterlo predisporre, egli avvalersi della collaborazione delle seguenti figure:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • Medico Competente;

Ognuno di questi dovrà dunque coadiuvare il Datore di Lavoro nell’individuazione dei rischi presenti in cantiere, nella valutazione della loro entità, nella predisposizione dei sistemi e delle procedure relative alla protezione e alla prevenzione e successivamente apporre la firma sul documento redatto per attribuirgli validità.

Capita spesso che il Datore di lavoro preferisca rivolgersi un ente specializzato in sicurezza ed avvalersi di un tecnico esperto che procederà alla valutazione dei rischi e alla predisposizione del DVR specifico per cantieri.
Solitamente questi enti effettuano la valutazione dei rischi in due modi:

  • tramite il sopralluogo in azienda da parte del tecnico;
  • tramite colloquio telefonico tra il datore di lavoro e il tecnico;

Il secondo metodo, è tipico delle aziende che operano da piattaforma online, come CorsiSicurezza.it, e che offrono ai Datori di lavoro l’opportunità di predisporre un DVR per cantieri in maniera più veloce e a costi inferiori rispetto ad un’azienda tradizionale.
Tuttavia va specificato che in entrambi i casi, sarà la firma del Datore di Lavoro a dare la validità al documento.

DVR nei cantieri: Cosa deve contenere?

Veniamo ora a quali sono i dati che deve contenere questo documento obbligatorio per la sicurezza nei cantieri per essere valido:

  • i dati relativi all’azienda;
  • la relazione su i potenziali rischi per la salute e la sicurezza che esistono nel cantiere;
  • le modalità di individuazione di tali rischi;
  • l’elenco delle misure correttive di prevenzione e protezione adottate;
  • la descrizione delle procedure volte ad attuare tali misure correttive;
  • l’indicazione dei soggetti responsabili della loro applicazione;
  • l’individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP e Medico Competente);
  • l’elenco delle mansioni esposte a rischi specifici che richiedono una formazione professionale adeguata;
  • l’elenco delle attrezzature/macchinari/eventuali sostanze chimiche impiegate;
  •  la valutazione dello stress lavoro correlato;
  • la data in cui sono state effettuate valutazione dei rischi e redazione del rispettivo documento.

Il DVR deve essere redatto per ogni cantiere?

La domanda più frequente per i datori di lavoro responsabili dei cantieri è proprio queste: è necessario redigere un nuovo DVR per ogni nuovo cantiere?
Il Datore di lavoro deve redigere un solo DVR per la propria azienda, il quale sarà valido per ogni cantiere in virtù del fatto che riporterà una valutazione dei rischi comuni a tutti i cantieri, in quanto i processi lavorativi, i macchinari, le sostanze, le procedure di prevenzione e i responsabili di esse sono i medesimi.

Tuttavia per ogni cantiere bisognerà redigere un POS, o Piano Operativo di Sicurezza, diverso, in quanto quest’altro documento, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 81/08 è “il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato”

Quando aggiornare il DVR?

La normativa in vigore non stabilisce nessun limite di tempo entro cui effettuare la revisione dei contenuti del DVR, tuttavia sancisce l’obbligo di procedere con l’aggiornamento dello stesso a seguito di:

  • modifiche del processo lavorativo (acquisto di nuovi macchinari da cui derivano nuovi rischi);
  • cambiamenti dei soggetti responsabili del servizio di protezione e prevenzione;
  • modifiche dell'organizzazione generale del lavoro;
  • casi di infortuni gravi che mettano in luce nuovi fonti di rischio, o richiedano una rivalutazione di quelle presenti;

Tuttavia è caldamente consigliato ed opportuno procedere ad un aggiornamento costante del DVR per mantenersi sempre al passo con eventuali nuove normative e nuovi parametri di sicurezza.

DVR: le sanzioni per mancanze e inadempienze

L’obbligo di provvedere alla predisposizione del DVR e al suo aggiornamento costante viene ribadito anche dallo spauracchio delle sanzioni che la normativa prevede in caso di mancanze o inadempienze riscontrate a seguito di controlli.
Gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica hanno la facoltà di infliggere pene e sanzioni ai trasgressori identificabili con:

  • sanzioni dai 3.000 € ai 15.000 €;
  • pene detentive fino ad 8 mesi;

Nel caso in cui, a seguito di ulteriori controlli, le mancanze siano reiterate e recidive, la legge prevede che avvenga la sospensione dell’attività.

Teresa Miranda

Responsabile Marketing di Preventivofacile.it, adoro cucinare, leggere e ascoltare ogni tipo di musica. Dopo una formazione in campo economico, mi sono appassionata al web e alle strategie di marketing online. Nel blog di PreventivoFacile scrivo articoli e guide su come vivere al meglio la propria casa, soffermandomi in particolar modo sui servizi utili per gli utenti e sugli incentivi che imprese e cittadini possono utilizzare per risparmiare.

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