Canone RAI: adesso è possibile chiedere l'esonero

Il Canone RAI è una questione ancora spinosa, che merita una particolare attenzione.

Da quest’anno, infatti, è stato introdotto il pagamento del canone RAI sulla bolletta della luce, ma ci sono alcuni casi particolari che ancora non sono stati presi in considerazione. Bisogna considerare, infatti, se il Canone viene pagato sul possesso dell’apparecchio televisivo o sulla fruizione del servizio di radiotelevisione nazionale.

Le opinioni su questo argomento sono spesso divergenti, in quanto esistono dei casi particolari, come ad esempio delle persone che utilizzano i televisori come semplici monitor per i computer: in questo caso, infatti, vi è il possesso dello strumento, ma non la fruizione del servizio.

 

Chiariamo una volta per tutte chi deve pagare il canone.

 

Secondo quanto dispone l'Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone tv dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 - Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n.8549).

Come sappiamo, da quest’anno il Canone verrà addebitato direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica.

Nel caso in cui il contratto di energia fosse intestato a un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del Canone, l’Agenzia delle Entrate procederà con la cosiddetta “voltura d’ufficio”, ossia farà in modo che a pagare sia solo un componente della famiglia, ovvero  colui che ha posto la sua firma a calce del contratto per la fornitura di energia elettrica.

Un caso particolare è quello delle 20 isole minori in cui a portare elettricità sono le piccole reti autonome e non la rete nazionale: qui, infatti, i cittadini continueranno a pagare il canone attraverso un bollettino postale, che da quest’anno, avrà un importo di 100 euro e potrà essere saldato entro il 31 ottobre.

Pagheranno tramite bollettini postali anche gli italiani che non consumano affatto energia elettrica, poiché l’imposta sulla tv non potrà essere addebitata in bolletta.

Oltre a questo, sembra che ultimamente l’Agenzia delle Entrate e la stessa RAI abbiano diffuso la voce che sia possibile ottenere l’esenzione dal pagamento del canone per alcuni cittadini ed addirittura il rimborso del canone pagato negli anni precedenti.

Da quest’anno è infatti possibile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per compilare ed inviare l’apposito modulo di richiesta di esenzione. Si tratta in realtà di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.

Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Se invece, negli anni si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.

Per chi ha già pagato il canone dal 2008 al 2010, può chiedere il rimborso tramite l’apposito modello – pdf , disponibile anche presso gli uffici dell’Agenzia, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

 

Ma quali sono i requisiti per poter usufruire dell’esenzione sul canone RAI?

Come sempre, sembra proprio che l’esenzione da questo tipo di tassa sia un’altra presa in giro, al limite dell’assurdo.

Possono infatti usufruire di questo beneficio solamente i contribuenti con un reddito proprio e del coniuge che non superi complessivamente i 6713,98 euro annuali, ossia i 516,46 euro mensili: queste persone devono convivere sotto lo stesso tetto da sole, senza altri soggetti diversi dal coniuge.
Questo vuol dire che se i coniugi rientrassero in questo badget, ma vivessero ad esempio con un figlio, non potrebbero usufruire di tale esonero.

 

Altro requisito importante introdotto dalla Finanziaria è che entrambi i coniugi devono aver compiuto almeno 75 anni di età.

L'esonero per il televisore che si trova nella casa di residenza spetta, in effetti, ai contribuenti che hanno compiuto 75 anni entro il termine di scadenza del pagamento del canone Rai (31 gennaio e 31 luglio) o alla data in cui viene attivato l'abbonamento.
Nel limite di reddito massimo per ottenere l'esonero (6.713,98 euro) - rappresentato dalla somma del reddito del richiedente e di quello del coniuge convivente e riferito all'anno precedente a quello in cui si intende usufruire dell'esenzione - rientrano:

  • il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente o dal modello Cud (per chi è esonerato dalla dichiarazione)
  • i redditi soggetti a imposta sostituiva o ritenuta a titolo di imposta (interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, proventi da quote di investimenti)
  • le remunerazioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
  • i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

 

Dal calcolo sono invece esclusi:

  • i redditi esenti da Irpef (come le pensioni di guerra, quelle per gli invalidi civili e le rendite Inail)
  • il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze
  • i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni
  • altri redditi soggetti a tassazione separata.

Coloro che fruiscono dell'esenzione per la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno. 
Chi invece ne beneficerà a partire dal secondo semestre dell'anno, perché compie i 75 anni tra febbraio e luglio, potrà presentarla entro il 31 luglio e, per il 2010, entro il prossimo 30 novembre.

Gli interessati che, pur avendo i requisiti, hanno già provveduto al pagamento del canone per gli anni 2008, 2009 e 2010, possono chiedere il rimborso, presentando un apposito modello entro il 30 novembre. Il rimborso, in contanti, avverrà presso gli uffici postali.

 Esenzione canone Rai

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone Rai potranno essere:

  • Spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
    Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 - 10121 – Torino
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

 

Un altro provvedimento che sembra beffarsi ancora una volta dei cittadini e che, dal canto nostro, non riuscirà comunque a risolvere il problema dei canoni elusi proprio per mancanza dei soliti controlli che non vengono mai effettuati a dovere.

 

 

 

Teresa Miranda

Responsabile Marketing di Preventivofacile.it, adoro cucinare, leggere e ascoltare ogni tipo di musica. Dopo una formazione in campo economico, mi sono appassionata al web e alle strategie di marketing online. Nel blog di PreventivoFacile scrivo articoli e guide su come vivere al meglio la propria casa, soffermandomi in particolar modo sui servizi utili per gli utenti e sugli incentivi che imprese e cittadini possono utilizzare per risparmiare.

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