Sismabonus per case e condomini con la Finanziaria 2017

I recenti terremoti che hanno colpito il nostro Paese hanno imposto una riflessione sulla necessità di intervenire per migliorare la sicurezza sismica degli edifici. Per questo il Governo ha ideato un bonus fiscale rivolto proprio agli interventi di messa in sicurezza degli immobili.

Sismabonus 2017: norme e prassi di riferimento

Le recenti tragedie che hanno duramente colpito il nostro Paese con i terremoti iniziati il 24 agosto 2016 hanno imposto una riflessione sulla necessità di intervenire per migliorare la sicurezza sismica degli edifici.

Nonostante le normative edilizie antisismiche siano presenti nel nostro ordinamento dal 1974, le spese finora sostenute per questo tipo di opere sono a dir poco irrisorie. Per questo, il Governo ha ideato un bonus fiscale rivolto proprio agli interventi di messa in sicurezza degli immobili, sperando in tal modo di renderne più evidente l'importanza e più agevole il sostenimento delle relative spese. Il Sismabonus è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2017 (Legge n.ro 232/2016) e la sua operatività è iniziata con il 1° gennaio dell'anno in corso. Per l'applicazione delle norme sulle agevolazioni delle ristrutturazioni terremoto, ci si deve rifare anche a un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (la n.ro 3274/2003). In quest'ultimo documento, sono elencate le zone a rischio sismico del territorio italiano, con una classificazione che va da 1 (sismicità alta) a 4 (sismicità molto bassa).

A chi spetta e come funziona il Sismabonus

La detrazione in esame, mirata a riconoscere degli "incentivi terremoto", spetta a tutti i proprietari o detentori di immobili (residenziali o produttivi), comprese le seconde case e i condomini. Sono ammesse in detrazione tutte le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e volte alla messa in sicurezza antisismica di edifici situati nelle zone 1 e 2, così come individuate dalla citata ordinanza del 2003. Per tale categoria di interventi spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 96.000 euro per ogni immobile (al quale corrisponde un bonus fiscale massimo di 48.000 euro), che va a diminuire l'Irpef in 5 quote annuali costanti. Se le opere edilizie contribuiscono a far passare l'immobile a una classe inferiore di rischio terremoto, la detrazione è pari al 70% (75% se riguarda un intero condominio) delle spese inerenti le opere stesse, mentre se la messa in sicurezza comporta il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico la percentuale del bonus è dell'80% (85% se l'intervento viene effettuato sul condominio). Per queste tipologie di interventi, le spese che rientrano nelle agevolazioni delle ristrutturazioni terremoto sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e gli immobili interessati devono insistere in zone di sismicità 1,2, e 3.

Il Sismabonus introdotto con la Legge di Stabilità 2017 è fruibile in sede di dichiarazione dei redditi e, se dà luogo a credito d'imposta, può essere ceduto, a privati o a imprese di ristrutturazione, con modalità che saranno indicate a breve dall'Agenzia delle Entrate.

Più sicuri, risparmiando con gli incentivi terremoto

Il bonus in esame ricalca quello inerente la ristrutturazione "generica" degli edifici, ma prevede due vantaggi in più: una maggiore detrazione delle spese e un aumento della sicurezza dell'immobile. Anche per le modalità di funzionamento dell'agevolazione, ci si deve rifare a quella "storica" introdotta con la Finanziaria 1998. Le spese sostenute devono essere documentate con fatture e ricevute (o parcelle, in caso di prestazioni rese da professionisti) e pagate con bonifico. In quest'ultimo, nel silenzio della norma e in mancanza di ulteriori indicazioni ministeriali, si ritiene si debbano inserire gli stessi dati previsti per il Bonus ristrutturazioni, quindi: codice fiscale dell'emittente del bonifico e del destinatario (per quest'ultimo, andrà indicata anche la partita Iva, se ne è titolare); inserimento nella causale dei riferimenti normativi della detrazione (Legge 232/2016).

Tutta la documentazione afferente l'intervento edilizio andrà conservata per 10 anni, assieme alle quietanze di versamento di Ici, Imu e Tasi afferenti l'immobile oggetto dell'intervento stesso. Si ricorda, infine, che tali incentivi terremoto spettano solo a chi sostiene effettivamente le spese: pertanto, in caso di immobile cointestato ai due coniugi, se entrambi voglio fruire della detrazione, devono pagare le spese in base alla percentuale di proprietà di ciascuno.

Pietro Mantovani

Appassionato di web marketing e computer music, ho effettuato i miei studi presso l’Università di Reggio Emilia, Corso di Laurea in Marketing e Comunicazione d’Impresa. Per PreventivoFacile mi occupo di Project Management per lo sviluppo di nuovi progetti digitali. Sono inoltre moderatore delle sezioni e-commerce e Adwords del GT Forum. Scrivo articoli dedicati a prodotti e marchi interessanti.

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