A fronte della crisi economica insorta per la pandemia da Covid-19, con il Decreto Rilancio, stilato il 19 maggio scorso, il Governo ha introdotto, in aggiunta all’Ecobonus, ulteriori agevolazioni fiscali in campo edilizio.
Il decreto-legge “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) prevede, infatti, una detrazione maggiorata al 110 per cento delle spese documentate e sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, ma solo a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno dei lavori “trainanti” previsti ai commi da 1 a 4 del medesimo art 119, ( cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione).
La norma, tuttavia, non risulta del tutto chiara, dato che fa riferimento ai «limiti di spesa previsti per ciascun intervento» quando, in realtà, gli interventi di riqualificazione energetica si riferiscono al limite massimo di detrazione spettante. Se ne deduce che ci sarà bisogno di un aggiustamento in sede di conversione.
Di fatto, l’ecobonus 2020 con aliquota al 110 per cento non è altro che un potenziamento di incentivi già presenti per favorire gli interventi di ristrutturazioni edilizia e la riqualificazione energetica, quali il bonus casa che prevede detrazioni del 50% per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile, e gli ecobonus con detrazioni modulate dal 50% all'85% a seconda della tipologia di intervento realizzato.
Decreto “Rilancio”: lavori di efficientamento e ristrutturazioni detraibili al 110%. In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Infatti, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
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la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
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il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni -pavimenti -finestre, comprensive di infissi);
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l’installazione di pannelli solari;
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la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Tra gli interventi che possono fruire della maggiore detrazione, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi “trainanti”, previsti ai commi da 1 a 4 del medesimo art 119, vi dovrebbero rientrare, rimanendo sempre in attesa di chiarimenti in merito:
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interventi e relativi di limiti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296 del 2006;
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interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
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interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Decreto “Rilancio”: lavori di efficientamento e ristrutturazioni detraibili al 110%. Le condizioni per accedervi
Tra le condizioni poste dalla norma viene stabilito che gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare tramite APE e con asseverazione da parte dei tecnici abilitati della presenza di determinati requisiti e la congruità delle spese sostenute, da trasmettere in copia all'ENEA.
In particolare, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, ridotta ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.
La norma aumenta al 110% anche la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese sostenuta per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Tutte le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Decreto “Rilancio”: lavori di efficientamento e ristrutturazioni detraibili al 110%. Quali interventi
Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su singola unità immobiliari unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
c) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, e con riferimento ad edifici diversi dall'abitazione principale purché non unifamiliari,
d) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
e) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio.
Decreto “Rilancio”: lavori di efficientamento e ristrutturazioni detraibili al 110%. Modalità di fruizione
Si ricorda che le detrazioni “maggiorate al 110%” possono essere oggetto di cessione o di sconto in fattura. Ciò permetterà di eseguire tutti gli interventi agevolati gratuitamente senza la necessità di anticipare alcun costo.
Per evitare abusi e furbate, sono state previste pesanti sanzioni da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 15.000 in caso di asseverazioni infedeli.