Sicurezza nei cantieri: norme da seguire e dispositivi per la sicurezza

Le imprese che operano in edilizia devono conoscere e seguire tutti i dispositivi che il nostro Paese prevede per la sicurezza, in questo delicato luogo di lavoro. Infatti la normativa vigente si è sempre più irrigidita nel tempo e oggi prevede come prima cosa l’individuazione dei rischi presenti per i lavoratori e, una volta fatta questa valutazione, l’adozione di diverse misure di protezione per eliminarli o ridurli il più possibile.

Una carrellata delle leggi presenti in Italia per lavorare sicuri nell’edilizia, tra prevenzione dei rischi e pianificazione

Un cantiere non sicuro è un cantiere che non funzionerà mai bene, per questo motivo alle imprese che operano in edilizia occorre conoscere e seguire tutti i dispositivi che il nostro Paese prevede per la sicurezza, in questo delicato luogo di lavoro dove spesso si sente parlare di gravi incidenti. Infatti la normativa vigente si è sempre più irrigidita nel tempo e oggi prevede come prima cosa l’individuazione dei rischi presenti per i lavoratori e, una volta fatta questa valutazione, l’adozione di diverse misure di protezione per eliminarli o ridurli il più possibile.

Già dal 1956 l’Italia, con il DPR 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), si dotava di un decreto per regolamentare il settore; oggi le cose sono cambiate e sono state introdotte migliorie importanti, soprattutto per quanto riguarda la previsione sistematica dei rischi e la pianificazione delle misura per contrastarli.

È la stessa Comunità Europea che ha pensato di introdurre una serie di norme specifiche relative proprio ai cantieri, dato che le attività che si svolgono al loro interno sono molto delicate e rischiose: grazie alla direttiva 92/57/CEE, l’organizzazione e la pianificazione dei lavori deve essere adeguata per evitare il più possibile gli infortuni. Questa direttiva in Italia è oggi riunita all’interno del titolo IV, con il Dlgs 81/2008. Il primo passo verso la sicurezza nei cantieri riguarda la pianificazione, andiamo a scoprire di cosa si tratta nel dettaglio.

I vari casi

È obbligatorio, in particolare nei cantieri dove sono presenti - anche non nello stesso momento - più imprese esecutrici, pianificare la sicurezza mediante il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), uno strumento efficace ed operativo per la gestione dei rischi reali, preventivamente individuati e valutati.

Nel caso invece si tratti di lavori pubblici o se stiamo parlando di situazioni in cui non è obbligatoria la redazione del PSC (cantieri con un’impresa singola), è obbligatorio redigere il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS), che ha le stessa struttura del precedente, ma non prevede una stima dei costi per la sicurezza ed è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario.

Da ultimo esiste il POS, Piano operativo di sicurezza, quel documento cioè che l’impresario redige per la pianificazione della sicurezza in riferimento al singolo cantiere interessato.

Cosa prevede una corretta pianificazione

In questi casi appena descritti sono necessarie alcune voci che vanno inserite obbligatoriamente nei vari documenti. In particolare occorre inserire l’elenco delle attività per lesecuzione dellopera e della preventiva determinazione dei soggetti che dovranno intervenire nel cantiere, con le modalità del loro avvicendamento e le eventuali interferenze lavorative.

Nel caso in cui si verificassero una o più interferenze, rilevate attraverso indagini svolte durante il corso dei lavori, bisognerà ricercare le soluzioni migliori per eliminare o ridurle di efficacia. Nel PSC è prevista l’analisi dei rischi per tutte le attività lavorative prevedibili nel cantiere e per ciascuna attività e, successivamente, individuare le procedure atte a garantire il rispetto delle misure di prevenzione e protezione.

Valutare i rischi

Due sono i modi in cui può essere eseguita la valutazione dei rischi specifici: un’analisi a priori o una a posteriori.

Ovviamente la prima viene condotta, sulla possibile previsione di uno o più rischi connessi all’attività lavorativa (ad esempio lo schiacciamento di un operaio), nella quale si valutano tutte le cause che possono determinarli (assenza di protezioni individuali, inefficienza dei dispositivi di protezione, e così via); si tratta del tipo di analisi solitamente adottata per il cantiere.

L’analisi a posteriori si riferisce a casi avvenuti nel passato; si parte dal considerare l'infortunio, causato dall'attività lavorativa e, tramite l'applicazione di varie metodologie, si analizzano le circostanze che hanno preceduto l'evento e che ne hanno determinato l'accadimento. Il processo consente di individuare le cause dell'infortunio e di definire i provvedimenti del caso.

Due sono anche i tipi di interventi possibili per la salvaguardia della sicurezza in ambiente lavorativo, così come in cantiere: di prevenzione, cioè la riduzione della probabilità che si verifichi l'evento che può produrre danno; di protezione, ovvero la limitazione degli effetti negativi di un evento dannoso.

Prevenzione e protezione

Una volta che si è stimato, valutato e stabilito il possibile rischio, è necessario individuare le misure atte a prevenirlo e a proteggersi da quest’ultimo. Si può trattare di: procedure organizzative e operative; misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva; dotazione ed utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale; attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori; aggiornamenti tecnologici.

Molto importante in questa fase, la necessità di stilare - almeno in linea di massima - un regolamento di cantiere, che preveda quali e quanti impianti e dispositivi di protezione collettiva (DPC) debbano essere presenti nelle varie fasi lavorative.

Tutti i dispositivi di protezione (DP), rientrano nella fondamentale progettazione della sicurezza, alla base di ogni processo produttivo; ne esistono di due tipi: dispositivi di protezione collettiva (DPC) o dispositivi di protezione individuale (DPI).

Dispositivi di protezione collettiva

Questi ultimi lavorano alla base del problema per evitare che accada, in più abbattono i rischi non solo di un lavoratore ma dell’intera squadra. Nel decreto vigente in Italia, l’adozione di questi dispositivi è prioritaria sugli altri. Per questa ragione il datore di lavoro deve prevedere l’utilizzo di un dispositivo individuale, solo nel caso in cui i rischi non possono essere del tutto o in parte consistente eliminati, tramite l’utilizzo dei metodi di protezione collettiva.
I più importanti sono:

  • Recinzioni temporanee e mobili per il cantiere: queste ultime non servono solo come valido aiuto a regolamentare l’accesso nel luogo di lavoro, ma è un’utile metodo di arginare le possibilii interferenze tra le attività svolte all’interno del cantiere e quelle limitrofe. La scelta della giusta recinzione è quindi da prendere sulla base dei rischi valutati a monte; il cantiere deve essere opportunamente separato e protetto dall'ambiente esterno mediante barriere opportune all'ubicazione e alla natura delle opere da realizzare, al fine di prevenire furti e intrusioni di persone e garantire la sicurezza dei passanti. La recinzione è quindi una vera e propria opera di protezione, e perciò deve essere in grado di impedire la dispersione di polveri, di acqua (sabbiatura, idropulitura, ecc.) che si verifica nel caso di particolari interventi di manutenzione delle facciate, e di mitigare gli effetti di altri agenti perturbatori, come ad esempio il rumore.
  • Ponteggi: Per evitare infortuni nei lavori in quota il dispositivo più importante; per questo la legge ne descrive puntualmente il corretto utilizzo, la loro installazione e le operazioni di montaggio e smontaggio. Il Dlgs 81/2008 infatti ricomprende interamente il costo del ponteggio tra quelli per la sicurezza. Tutti questi dispositivi devono essere provvisti, su ogni lato di parapetti robusti costituiti da uno o più correnti paralleli all’intavolato il cui margine superiore non deve essere inferiore ad un metro dal piano di calpestio, ed essere dotati di tavola fermapiede alta 20 cm. Inoltre, il piano di calpestio non deve distare più di 20 cm dalla facciata; in caso contrario sarà necessario un parapetto anche sul lato interno del ponteggio.
  • Segnaletica antinfortunistica da cantiere: Il Titolo V del decreto norma questo particolare dispositivo, che ha il compito di attirare rapidamente l'attenzione su oggetti o situazioni che possono essere causa di pericolo. Tale segnaletica non sostituisce le misure di sicurezza, di volta in volta necessarie nelle situazioni specifiche, ma assolve nei loro confronti una funzione complementare di assoluta importanza. I cartelli dovranno essere conformi alle leggi e localizzati in punti ben precisi: i cartelli riguardano la viabilità di cantiere, la segnalazione di pericoli, gli obblighi di sicurezza, i divieti specifici, le indicazioni degli accessi e delle vie di fuga, l’ubicazione degli estintori, delle baracche, della cassetta di pronto soccorso, e quant’altro indispensabile per una corretta informazione del contesto cantieristico.

Dispositivi per la protezione individuale

Il DPI è costituito da qualsiasi tipo di attrezzatura individuale destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. È fondamentale un'adeguata conoscenza della materia per garantire un utilizzo corretto degli strumenti necessari, altrimenti il loro impiego potrebbe essere addirittura controproducente. Ad esempio, l’utilizzo del casco da parte di un piastrellista che opera all’interno di un locale nel quale non esiste un pericolo di caduta di oggetti dall’alto può creare difficoltà e impaccio al lavoratore nello svolgimento della propria mansione.

Anche in questo caso vanno valutati i rischi e le idoneità connesse al loro utilizzo, verificandone l’effettiva efficacia in caso di utilizzo simultaneo, ad esempio: i DPI infatti devono tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. I DPI per essere a norma di legge devono essere in possesso della marcatura CE e di istruzioni di utilizzo chiare e comprensibili.

Tutto questo non significa che il lavoratore sia privo di responsabilità: nel momento in cui viene informato, formato e addestrato dal datore di lavoro sull’utilizzo di un determinato DPI e lo riceve è obbligato ad utilizzarlo correttamente, ad averne cura, a non apportarvi modifiche e a segnalarne eventuali difetti.

I DPI possono proteggere una singola parte del corpo (testa, mani, orecchie, occhi, ecc) oppure possono proteggere la vita stessa del lavoratore come avviene per i Sistemi anticaduta. In genere i sistemi di protezione contro le cadute sono composti da cinque elementi (ognuno dei quali conforme ad una norma UNI):
1. Imbracatura anticaduta
2. Connettore
3. Dispositivo anticaduta
4. Connettore
5. Dispositivo di ancoraggio.

Teresa Miranda

Responsabile Marketing di Preventivofacile.it, adoro cucinare, leggere e ascoltare ogni tipo di musica. Dopo una formazione in campo economico, mi sono appassionata al web e alle strategie di marketing online. Nel blog di PreventivoFacile scrivo articoli e guide su come vivere al meglio la propria casa, soffermandomi in particolar modo sui servizi utili per gli utenti e sugli incentivi che imprese e cittadini possono utilizzare per risparmiare.

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