Permesso di costruzione su suolo pubblico: le novità di gennaio 2019

Sono state emesse diverse sentenze che riguardano i permessi di costruzione su suolo pubblico e i soggetti che ne possono fare richiesta. In particolare la legittimazione della richiesta di permesso di costruzione per il concessionario di suolo pubblico, del titolo edilizio necessario per la costruzione di Tensostrutture permanenti e dell'affidamento di una pregressa destinazione urbanistica.

Nell'arco di una settimana, a metà gennaio di quest'anno, sono state emesse diverse sentenze che riguardano i permessi di costruzione su suolo pubblico e i soggetti che ne possono fare richiesta.

In particolare, si è discusso circa la legittimazione alla richiesta di permesso di costruzione per il concessionario di suolo pubblico, del titolo edilizio necessario per la costruzione di Tensostrutture permanenti e dell'affidamento di una pregressa destinazione urbanistica.

Presentiamo di seguito le diverse casistiche, entrando nel dettaglio di ciò che hanno stabilito le rispettive sentenze.

 

Permesso di costruzione su suolo pubblico: le novità di gennaio 2019

Il concessionario di suolo pubblico può richiedere un permesso di costruzione

Secondo una decisione del TAR calabrese (TAR  Calabria, Reggio Calabria, sent. 16 gennaio 2019 n. 34), il titolare di una concessione di suolo pubblico è legittimato a richiedere il permesso di costruire.

Avendo in concessione un suolo pubblico edificabile, il concessionario è abilitato ad ottenere il permesso di costruire, come indicato dall’art. 11 del d.P.R. n.380/01. Il soggetto, oltretutto, può presentare idonea SCIA (TAR Puglia, Lecce, III 5.12.2014 n. 3040).

Tensostrutture permanenti: titolo edilizio necessario per costruire

Secondo la decisione del TAR della Toscana (TAR Toscana, sez. III, sent. 15 gennaio 2019 n. 93), serve il permesso di costruire per l’installazione di tensostrutture di dimensioni rilevanti e destinate ad un utilizzo permanente.

È stato stabilito dunque che non basta la SCIA, ma serve un vero e proprio permesso di costruzione per l’installazione di un certo tipo di tensostrutture. Le caratteristiche che la struttura deve avere perché sia necessario il permesso sono:

  • la forma rettangolare della pianta, con misure pari a: base di 36,8 x 18,75 metri, altezza massima di 9,50 metri
  • la struttura interna prefabbricata in legno o acciaio zincato a sei archi e copertura sovrastante costituita da un telone in PVC
  • le “vele” fisse a chiusura dei lati corti e tende scorrevoli (apribili) sui lati lunghi
  • l'ancoraggio tramite basamenti in cemento armato
  • la destinazione della struttura per lo svolgimento dell’attività di un circolo da tennis

Questa decisione è stata presa basandosi su quanto stabilito dall’articolo 3, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, che inserisce fra gli interventi di nuova costruzione anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Di conseguenza, verrà definita nuova costruzione qualsiasi opera che comporti una stabile e permanente trasformazione del territorio destinata a soddisfare esigenze funzionali definitive, come è il caso del circolo di tennis in questione. Si noti che la giurisprudenza ha specificato in diverse occasioni (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2018, n.150; id., 24 luglio 2012, n.4214; id., 2 febbraio 2012, n.615; id., sez. V, 20 giugno 2011 n. 3683) che un edificio è considerato precario non in base ai materiali con cui è costruito, bensì all'uso cui è destinato. Per fare un esempio: un tendone di un circo itinerante non avrà certamente bisogno del permesso di costruzione, al contrario di una tensostruttura fissa adibita allo svolgimento di sagre e feste.

Tuttavia, la Corte Costituzionale è intervenuta (cfr. Corte Cost. 24 luglio 2015, n. 198; id., 22 luglio 2010, n. 278), precisando che la precarietà dell’edificio è da considerarsi da un duplice punto di vista:

  • oggettivo, in base alle tipologie dei materiali utilizzati
  • funzionale, in base alla temporaneità dello stesso

Destinazione urbanistica

Secondo il TAR della Toscana (TAR Toscana, sez. I, sent. 16 gennaio 2019 n. 100), non può essere affidata la destinazione urbanistica di un'area in base alla Variante di un Programma di Fabbricazione approvata quasi 30 anni prima e mai attuata né messa in convenzione dall’Amministrazione comunale.

È piena discrezione dell’Ente destinare una determinata zona ad un certo regime urbanistico-edilizio. Per questo motivo, la destinazione data tramite gli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione. Le uniche eccezioni si fanno quando particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

I casi che che richiedono una chiara motivazione dell'applicazione degli strumenti urbanistici generali sono:

  • quando vengono superati gli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968;
  • quando viene leso l’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione;
  • quando viene trasformata la destinazione di un’area limitata in area agricola , interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Se invece una stessa area aveva in precedenza una diversa destinazione urbanistica, non ne deriva nessun affidamento. L'amministrazione conserva infatti ampia discrezionalità, potendo addirittura apportare modifiche peggiorative rispetto agli interessi del proprietario. Esso è infatti titolare di una generica aspettativa al mantenimento della destinazione urbanistica gradita (in termini tecnici, reformatio in melius).

Per fare nuove scelte di pianificazione, non è dunque richiesta un'indagine specifica per ogni singola area al fine di giustificare la sua idoneità a soddisfare esigenze pubbliche. Non può essere nemmeno invocata la cosiddetta "polverizzazione della motivazione", la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell’atto di pianificazione o di governo del territorio (T.A.R. Toscana, sez. I, 1° febbraio 2016, n. 176; 28 gennaio 2016, n. 146; T.A.R. Toscana, sez. III, 26 marzo 2012, n. 605).

Teresa Miranda

Responsabile Marketing di Preventivofacile.it, adoro cucinare, leggere e ascoltare ogni tipo di musica. Dopo una formazione in campo economico, mi sono appassionata al web e alle strategie di marketing online. Nel blog di PreventivoFacile scrivo articoli e guide su come vivere al meglio la propria casa, soffermandomi in particolar modo sui servizi utili per gli utenti e sugli incentivi che imprese e cittadini possono utilizzare per risparmiare.

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