Furti nei condomini attraverso ponteggi: di chi è la responsabilità?

Attraverso una recente ordinanza dell’8 Novembre (n° 26691/2018) la Corte di Cassazione fornisce un chiarimento in merito alla questione dei furti in abitazione perpetrati tramite l’uso di ponteggi durante i lavori di ristrutturazione condominiale: la responsabilità è concorrente tra impresa e condominio.

Attraverso una recente ordinanza dell’8 Novembre (n° 26691/2018) la Corte di Cassazione fornisce un chiarimento in merito alla questione dei furti in abitazione perpetrati tramite l’uso di ponteggi durante i lavori di ristrutturazione condominiale: la responsabilità è concorrente tra impresa e condominio.

Il caso del furto attraverso ponteggi:

La proprietaria di un appartamento, nel 2007, subisce un furto nella propria abitazione durante alcuni lavori di ristrutturazione che coinvolgono la facciata dell’immobile all'interno del quale è situato l’alloggio in questione.

La signora decide perciò di fare causa al condominio e di chiedere il risarcimento dei danni che ha subito conseguentemente al furto di alcuni oggetti.

In primo grado viene stabilita l’idoneità della richiesta di risarcimento da parte della signora ai danni del condominio, il quale si oppone alla sentenza dichiarando di non essere responsabile di quanto accaduto.

Sempre in primo grado la corte stabilisce che la responsabilità è da attribuirsi in modo solidale e concorrente tra il condominio e la ditta appaltatrice.

Il condominio, esibendo alcuni fax tramite i quali chiedeva alla ditta appaltatrice di prendere le dovute precauzioni per rendere sicuro lo stabile, si oppone nuovamente alla sentenza sottolineando ancora una volta l’estraneità ai fatti avvenuti e delegando la colpevolezza alla ditta che non ha preso le cautele necessarie e prevenire il reato.

In virtù di ciò, la Corte d’Appello rigetta la domanda di risarcimento della proprietaria, sollevando il condominio da tutte le responsabilità.

A seguito dell’accaduto, la Cassazione chiarisce finalmente la questione, sottolineando che:

nel caso di un furto all’interno di un appartamento condominiale, commesso tramite l’accesso alle impalcature installate per opere di ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato in quanto soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura coinvolta.

La richiesta di risarcimento presentata dalla signora viene quindi accolta dalla Corte d’Appello.

Misure di sicurezza contro i furti tramite ponteggi: a chi spetta attuarle?

Per molte opere edilizie, soprattutto per quelle che richiedono lunghi tempi di svolgimento come nel caso di ristrutturazione di facciate, è indispensabile montare ponteggi e impalcature che permettano un lavoro sicuro e senza interruzioni.

Non potendo fare a meno di queste strutture, si rende necessaria la messa in atto di accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di atti criminosi ai danni delle abitazioni presenti nello stabile e rendere il cantiere sicuro per chiunque vi abbia accesso.

Detto questo, il dubbio che sorge spontaneo è: chi deve predisporre le adeguate misure di sicurezza per impedire l’ingresso di estranei e malintenzionati alle strutture montate per i lavori di ristrutturazione e impedire quindi il compimento di atti dolosi?

La ditta che esegue i lavori e che si occupa di montare i ponteggi, oppure il condominio che appalta l’incarico alla ditta edilizia?

La sentenza della Cassazione:

Per chiarire a chi debba spettare la messa in atto di tutte le misure di sicurezza necessarie a impedire l’accesso ad estranei, bisogna approfondire le fonti legislative alle quali fa riferimento la Corte di Cassazione.

L’ordinanza della Cassazione pone le sue radici nell’art. 2043 c.c. e nell’art. 2051 c.c.

L’art. 2043 del Codice Civile fa leva sull’obbligo di risarcimento in caso di un fatto illecito:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Per qualunque fatto doloso o colposo, che causa ad altri un danno ingiusto, il colpevole è obbligato a risarcire per il danno commesso. Rientrano nella definizione di “fatto doloso o colposo” anche la negligenza nell’adozione di tutte le cautele necessarie per impedire l’uso anomalo di ponteggi e impalcature.

L’art. 2051 del Codice Civile, invece, utilizza l’obbligo di sorveglianza per le cose in custodia:

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La recente sentenza impone quindi degli obblighi ad entrambe le parti e stabilisce una responsabilità concorrente e solidale tra la ditta che esegue i lavori e il condominio che li ha appaltati, per i furti che avvengono usando impropriamente ponteggi e impalcature montati in occasione di ristrutturazioni edilizie.

Il caso fortuito:

Imprenditore e condominio devono attuare tutte le misure necessarie alla prevenzione di questi atti criminosi, come posizionare l’illuminazione necessaria o predisporre una guardia notturna.

Nel caso in cui non vengano applicate queste e altre misure di sicurezza, o nell’eventualità in cui il condominio abbia consapevolmente scelto una ditta non idonea all’esecuzione dei lavori, risultano entrambe responsabili e sono tenute al risarcimento dei danni causati, a meno che non si riesca a provare la mancanza del nesso di causalità tra la presenza di ponteggi e il furto.

Nel caso in cui si riesca a dimostrare il caso fortuito, ossia nel caso in cui l’evento criminoso sia stato perpetrato per cause indipendenti dalla volontà umana e che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza, allora decade la responsabilità.

Teresa Miranda

Responsabile Marketing di Preventivofacile.it, adoro cucinare, leggere e ascoltare ogni tipo di musica. Dopo una formazione in campo economico, mi sono appassionata al web e alle strategie di marketing online. Nel blog di PreventivoFacile scrivo articoli e guide su come vivere al meglio la propria casa, soffermandomi in particolar modo sui servizi utili per gli utenti e sugli incentivi che imprese e cittadini possono utilizzare per risparmiare.

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